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Lo Studio opera con serietà, professionalità e competenza nel campo del diritto penale, diritto civile, tutela dei consumatori, sicurezza sul lavoro, responsabilità dell'azienda per illeciti amministrativi dipendenti da reato (D.lgvo 231/2001)  ,tutela del marchio e del brevetto, diritto del lavoro, diritto previdenziale pubblico e privato (pensioni di invalidità; indennità di accompagnamento; indennità di frequenza ecc.), cause di servizio, equo indennizzo, giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei Conti.  Offre assistenza nell'ambito della circoscrizione della Corte d'Appello di Catania e provincia, nonchè, in tutta la Sicilia Orientale attraverso la collaborazione con numerosi altri avvocati del Foro di Catania e degli altri fori italiani.
Attivo da molti anni, lo Studio Legale Zappala & Bruno è conosciuto ed apprezzato a Catania per le doti professionali degli avvocati e per la particolare cortesia e disponibilità sempre riservata ai propri clienti.
La competenza e la professionalità degli avvocati sono garantite dalla partecipazione assidua ai corsi ed ai seminari di formazione professionale continua, conformemente alle prescrizioni del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania. Lo Studio è inoltre dotato di una ricca ed aggiornata biblioteca nonchè dell'accesso alle più moderne banche dati.
L'efficienza dello Studio è garantita dalla segreteria, munita dei più moderni mezzi elettronici e costantemente aggiornata.
Attualmente lo studio è composto dall' Avv. Patrizia Zappalà,  dall' Avv. Andrea Bruno e dai dottori  Valentina Aloisi e Angelo Aloisi.

 
Pubblico impiego,Invalidità civile, Pensione; insidia stradale;maltrattamenti; indice ISTAT.

 

Importanti novità sulle liti previdenziali:IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO  2012

Manovra economica 2011 (D.L. 98/2011): le nuove disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale. 1) l’estinzione di diritto dei processi in materia previdenziale di valore non superiore a 500 euro in cui sia parte l’Inps che risultino pendenti in primo grado alla data del 31 dicembre 2010 e per i quali non sia intervenuta sentenza a tale data, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L’estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d’ufficio, il quale provvede pure sulle spese che, ai sensi dell’art. 310, ult. co., c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate;

2) l’introduzione di alcune modifiche al codice di procedura civile dirette a ridurre il contenzioso in materia di invalidità civile.

Se l’arretrato pensionistico-contributivo costituisce una fetta consistente di quello civile nel suo complesso, per cui opportuna è apparsa la previsione dello smaltimento automatico delle micro-controversie che riguardano l’Inps, novità di non poco rilievo sono introdotte dal decreto correttivo alla manovra finanziaria anche per le controversie relative all’invalidità civile e alla disabilità, al fine enunciato di ridurre il contenzioso in materia, il quale comporta un notevole impegno di risorse.

In particolare, il testo del D.L. 98/2011 introduce nel codice di rito un nuovo art. 445bis con cui si impone a coloro i quali intendano rivolgersi al giudice per vedere riconosciuta la propria invalidità di proporre istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Nella norma si afferma a chiare lettere che «l’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità» della domanda; si tratta, in sostanza, di un filtro preliminare alla proposizione della domanda nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità.

L’istanza di accertamento tecnico preventivo si propone con ricorso al Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l’attore; il giudice procede a norma dell’art. 696bis c.p.c., per cui nomina il consulente tecnico, il quale provvede a stendere la relazione e, prima di depositarla, tenta la conciliazione fra le parti. Senza accertamento tecnico preventivo il giudice non procede: alla prima udienza se rileva che non è stata presentata l’istanza o non è stato completato l’accertamento tecnico preventivo, concede alla parti altri 15 giorni per completare l’operazione.

Terminate le operazioni di consulenza, il giudice, con decreto comunicato alle parti (Inps e cittadino), fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.

Se le parti accettano le conclusioni del consulente tecnico, l’accordo viene omologato con decreto del giudice, non impugnabile né modificabile. Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio deve depositare, presso lo stesso giudice, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

La successiva sentenza è inappellabile.

Attraverso l’integrazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nei giudizi previdenziali e assistenziali si introduce inoltre l’obbligo di indicare all’inizio del procedimento il valore dedotto in giudizio, allo scopo di commisurare a tale valore il limite massimo alla liquidazione delle spese processuali. Come precisato nella Relazione di accompagnamento al decreto, l’intento del legislatore è quello di scoraggiare fenomeni elusivi consistenti nella prassi di non quantificare il petitum, limitandosi a richiedere un accertamento generico ovvero indicando valori generici o richieste non sufficientemente quantificate.

Ulteriori modifiche attengono ai seguenti aspetti:

a) si prevede l’utilizzo di sistemi caratterizzati da sicura tracciabilità (conti correnti bancari o postali) per il pagamento delle somme dovute dagli enti previdenziali, a titolo di spese per la difesa in giudizio e di compensi e spese inerenti alla propria attività professionale, a favore dei procuratori legalmente costituiti. Scopo di tali disposizioni è quello di incentivare l’economicità dell’azione amministrativa e la piena operatività dei pagamenti, rendendo trasparente l’uso delle risorse pubbliche e gli oneri finanziari in ipotesi di soccombenza;

b) con riguardo al tema della decadenza dall’azione giudiziale nelle controversie previdenziali, si dispone che essa operi anche in caso di azioni aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito;

c) è fissata in 5 anni la prescrizione del diritto ai singoli ratei arretrati, ancorché non liquidati, di una prestazione pensionistica o previdenziale dedotta in giudizio o delle relative differenze a seguito di riliquidazione;

d) nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, si prevede che la comunicazione relativa all’avvio delle operazioni di consulenza tecnica venga inviata all’Inps entro i 15 giorni precedenti l’inizio delle stesse, anche in via telematica, direttamente al direttore della sede provinciale o a suo delegato. La barriera temporale per l’invio della comunicazione risponde all’esigenza di razionalizzare ed incrementare l’efficienza operativa del meccanismo di consulenza tecnica per le cause in materia di invalidità civile, consentendo ai medici Inps di svolgere un’attività immediata di assistenza alle indagini e di difesa degli interessi dell’amministrazione, evitando che ciò venga reso impossibile dal ritardo nella ricezione della relativa comunicazione.

 

Niente più favori tra colleghi. Si rischia grosso!

Corte di Cassazione sez. lavoro: legittimo il licenziamento del lavoratore che timbra il cartellino al posto del collega

E' legittimo il licenziamento del dipendente che timbra il cartellino del collega, ponendo così in essere una condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il deliberato e volontario tentativo di trarre in inganno il datore di lavoro. E' quanto stabilito dalla Sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24796 del 7 dicembre 2010, che ha respinto il ricorso di un dipendente che aveva timbrato, nell'apposito apparecchio marcatempo, il cartellino di una collega che si trovava, in quel momento, nell'area di parcheggio dello stabilimento industriale presso il quale prestavano la propria attività. La Suprema Corte ha così confermato la decisione dei giudici di merito che, come si legge nella sentenza, hanno "ricostruito la condotta del lavoratore in tutti i suoi profili (soggettivo ed oggettivo) ponendo in rilievo la gravità dei fatti e la proporzionalità tra essi e la sanzione inflitta, per essere venuta meno la fiducia del datore di lavoro nell’operato del dipendente".

 
 
 
Invalidità civile: i chiarimenti sulle novità in tema di riconoscimento dei benefici INPS , circolare 28.12.2009 n° 131.

Procedure più veloci e tempi di risposta più rapidi per i cittadini: dal 1° gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità dovranno essere presentate all’INPS in via telematica.

D’ora in avanti sarà l’INPS a gestire il processo dell’invalidità civile in collaborazione con le ASL secondo quanto specificato nel protocollo approvato ieri dalla giunta regionale, e poi siglato dalle parti, che recepisce le nuove disposizioni nazionali e definisce alcune specificità regionali. La certificazione medica sarà compilata on line dal medico; il cittadino che vorrà presentare una domanda per invalidità dovrà recarsi presso uno dei medici abilitati alla compilazione telematica del certificato medico introduttivo, il quale attesti le infermità invalidanti.

Il procedimento

Fase introduttiva: La certificazione medica sarà compilata on line dal medico; il cittadino che vorrà presentare una domanda per invalidità dovrà recarsi presso uno dei medici abilitati alla compilazione telematica del certificato medico introduttivo, il quale attesti le infermità invalidanti.

A tale scopo l’elenco dei medici sarà pubblicato sul sito internet dell’INPS.

Una volta che sarà completa la acquisizione del certificato medico introduttivo, la procedura genera una ricevuta che lo stesso medico dovrà stampare e consegnare al cittadino.

Su tale ricevuta vi sarà apposto il numero dello stesso certificato che il richiedente dovrà riportare nella domanda allo scopo di “abbinare i due documenti”.

Il certificato ha una durata “temporale” di 30 giorni dalla data del suo rilascio.

Fase successiva. Le domande dovranno essere presentate all’INPS direttamente dal cittadino oppure tramite gli Enti di Patronato.

Tale domanda potrà essere presentata dai cittadini in possesso del PIN rilasciato dall’Istituto (le modalità di assegnazione sono descritte nello stesso sito internet dell’istituto), e/o da soggetti da questi abilitati; dagli Enti di patronato; dalle Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Una volta ricevute le domande l’Istituto provvederà poi alla trasmissione delle stesse alle ASL, le cui Commissioni mediche (integrate da un medico dello stesso INPS), svolgeranno le verifiche sanitarie;l’INPS accerterà definitivamente lo stato invalidante e sarà altresì presente nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali

Il processo telematico previsto dai nuovi aspetti organizzativi e procedurali si caratterizza per la possibilità di assicurare la completa tracciabilità di ogni nuova domanda di invalidità civile.

Tracciabilità che significherà anche e soprattutto garanzia di legalità, tempi di attesa per l’accoglimento entro la soglia dei 120 giorni (contro l’attuale media dei 345).

Per attuare gli obiettivi di tale procedimento telematico l’INPS ha introdotto:

  • il fascicolo elettronico delle prestazioni, evitando cosi il trasferimento delle pratiche cartacee tra gli uffici con notevole perdita di tempo; a tal fine è stata realizzata una applicazione “invalidità civile 2010 - InvCiv2010, disponibile sul sito internet dell’istituto www.inps.it;
  • il monitoraggio delle fasi di lavorazione del processo;
  • la trasparenza dei parametri di qualità e quantità delle prestazioni in oggetto cosi come avviene per le altre prestazioni pensionistiche.
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vendita, condominio e autovelox, cartelle esattoriali

Nuovo stop da parte dei giudici tributari alle cartelle esattoriali spedite per posta e senza l’intermediazione di un agente notificatore.

Ciò è quanto emerge da alcune recenti sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e della Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sent. CTP di Lecce n. 436/02/10 e Sent. CTR di Milano n. 61/22/10), secondo le quali risulta addirittura “inesistente” la notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l’ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

  1. gli Ufficiali della riscossione;
  2. gli Agenti della Polizia Municipale;
  3. i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
  4. altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.

D’altronde, secondo i giudici della Commissione Tributaria Regionale di Milano “Lo scopo della notifica dell’atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell’atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente…

Viene ritenuta, dunque, sempre fondamentale la compilazione della relata di notifica da parte dell’agente notificatore, anche in caso di notifica a mezzo posta.

Proprio in merito a ciò, i Giudici di Milano chiariscono che “La relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione … e non è integralmente surrogabile dall’attività dell’ufficiale postale, sicchè la sua mancanza … non può essere ritenuta una mera irregolarità”.

Infatti, continuano i Giudici “La mancata compilazione della relata determina … non la semplice nullità della notifica, bensì la giuridica inesistenza della stessa, patologia non sanabile in senso assoluto”.

La Commissione, infine, conclude rifiutando l’ipotesi del Concessionario di sanatoria dell’atto per raggiungimento dello scopo (un po’ come dire, anche se la cartella è stata inviata illegittimamente alla fine tutto si è sanato), in quanto si chiarisce che ciò non vale per gli atti giuridicamente inesistenti - come in questo caso - ma al massimo per quelli nulli.

Vendite senza scontrini, condono, sospensione della licenza, legittimità
Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 13.11.2009 n° 24012.

Con riguardo alle vendite senza scontrini, può addirittura essere disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione a svolgere l'attività commerciale, nonostante il commerciante abbia scelto il condono.

Il Tribunale può provvedere a convocare l'ssemblea condominiale.Tribunale Modena, sez. II, sentenza 24/02/2009.

 Se l'apparecchio autovelox non è segnalato la sanzione è nulla
 Cassazione civile , sez. II, sentenza 26.03.2009 n° 7419.
 
Indennizzo diretto – azione – obbligatorietà – esclusività – insussistenza. Il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato: non vi è esclusività, ma alternatività. Corte Costituizionale sentenza 19.06.2009 n° 180.
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Danno biologico e danno morale

Dopo numerose  sentenze a Sezioni Unite, è intervenuto il legislatore con il D.P.R. 37/2009 a sancire che il danno biologico è diverso da quello morale, così che quest’ultimo non può rientrare negli angusti limiti di cui agli artt. 138-139 del codice delle assicurazioni....

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Danno bilogico importi 2011

 

Danno biologico di lieve entità: aggiornamento degli importi per l'anno 2011. Aggiornati per l'anno 2011 gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazio ...

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